I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli e condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
I ciclisti devono condurre la bicicletta a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
E’ vietato trasportare altre persone sulla bicicletta a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un solo bambino fino a otto anni di età, nel suo seggiolino.
Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, ove siano disponibili.
Il Codice della Strada prescrive che le biciclette siano equipaggiate con pneumatici, freni, campanello, fanale e catadiottri rossi e catadiottri gialli sui pedali e nei raggi.